Il Consenso Informato - Psicologi
Base giuridica
– Art. 32 della Costituzione: La salute è “un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”
– Sentenza n. 471 del 22 ottobre 1990 della Corte Costituzionale: La libertà di disporre del proprio corpo è una libertà della persona
– Corte d’ Assise di Firenze (8 nov 1990) condanna per omicidio preterintenzionale un medico per aver operato senza consenso una paziente, che a seguito di ciò, è morta.
La regolamentazione giuridica del Consenso Informato è ormai anche in Italia e in Europa ampiamente consolidata al punto che i Codici Deontologici dei Medici e degli Psicologi ne prevedono espressamente l’obbligo.
– Codice D. Medici, art. 32: “il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente”
– Codice D. Psicologi, art. 24: “Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato…”
Importanza del consenso informato nella relazione terapeutica
Il consenso informato, aldilà degli aspetti giuridici e legali, rappresenta per gli psicologi il requisito essenziale del ‘contratto professionale’, in quanto non può stabilirsi alcuna relazione efficace dal punto di vista psicologico senza condivisione del setting e dei relativi significati.
Esplicitare i termini del Contratto Professionale diventa, oltre che fattore di chiarezza, di rispetto, di trasparenza, espressione delle reciproche intenzionalità.
Chi e come deve dare l’informazione
Nell’attività professionale lo psicologo è tenuto ad informare il cliente/utente (se adulto competente) o chi ha la patria potestà (se minorenne o interdetto) o eventuale committente (in altri casi specifici):
- sulle caratteristiche delle prestazioni;
- sulle finalità e modalità di esse (art. 24.a,b);
- sulla prevedibile durata (art. 24.c);
- sul compenso professionale (art. 23)
Il Consenso Informato - Psicologi per bambini e adolescenti
Lo Psicologo e/o Psicoterapeuta è tenuto a rispettare l’articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, che cita quanto segue:
“Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo Psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte”.
Come ribadito in più punti dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, l’interesse del minore, destinatario dell’intervento, deve prevalere su quello dei committenti, i genitori.
Purtroppo una situazione di frequente riscontro è quella del genitore che richiede un’osservazione sul figlio – a scopi psicodiagnostici o di consulenza psicologica o di psicoterapia – estromettendo l’altro genitore da tale decisione; in questo caso, qualsiasi intervento sul minore, in assenza del consenso di entrambi i genitori, costituisce violazione dell’articolo 31 del codice deontologico degli psicologi italiani.
L’articolo 31 è stato formulato nella tutela del minore, non soltanto da un punto di vista giuridico-legislativo ma anche psicologico: proviamo a metterci nei pani di un bambino coinvolto in una forte conflittualità tra i genitori costretto a mentire a uno dei due sull’incontro con un professionista che dovrebbe aiutarlo a superare un momento difficile della sua vita.
CONSENSO INFORMATO E PATTUIZIONE DEL COMPENSO INCARICO PROFESSIONALE PER PSICOTERAPIA CON MINORI
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